Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 124
Tirocinio. Lavoranti retribuiti
In vigore dal 12 lug 1931
Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito i detenuti fanno un tirocinio gratuito.
L'ammissione al lavoro retribuito è deliberata dal direttore sentiti, secondo la specie del lavoro, l'agronomo, il dirigente tecnico o il capo d'arte.
Storico versioni
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