Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 124

Tirocinio. Lavoranti retribuiti

In vigore dal 12 lug 1931
Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito i detenuti fanno un tirocinio gratuito. L'ammissione al lavoro retribuito è deliberata dal direttore sentiti, secondo la specie del lavoro, l'agronomo, il dirigente tecnico o il capo d'arte.
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