Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 127

Ripartizione della remunerazione che spetta al condannato

In vigore dal 12 lug 1931
La remunerazione del condannato è ripartita ai termini dell' del codice penale. Alle assegnazioni dovute a titolo di risarcimento del danno si provvede solo dal giorno successivo a quello in cui è notificato al detenuto il precetto per il pagamento. Della notifica è data notizia al direttore. Il direttore provvede alla ripartizione alla fine di ogni mese. Sui reclami contro la ripartizione preveduta, dall'articolo 445 del codice penale e contro l'attribuzione e la liquidazione delle spese di mantenimento ai termini dell'ultima parte dell';12 del codice di procedura penale, decide il giudice di esecuzione, il quale prima di deliberare sull'incidente deve chiedere le opportune informazioni al Ministero delle finanze. La quota che spetta al condannato è impignorabile e insequestrabile e produce interessi a favore di lui.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-127

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