Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 128

Ripartizione della remunerazione che spetta all'imputato

In vigore dal 12 lug 1931
Dalla remunerazione che spetta al detenuto imputato è detratta una quota, calcolata a norma dell', per le spese giornaliere di mantenimento che egli deve rimborsare nel caso di condanna. Tale quota non può superare la metà della remunerazione. Sul fondo speciale, formato con le ritenute della remunerazione, lo Stato, nel caso di condanna, si rivale delle spese di mantenimento per la custodia preventiva, nei limiti fissati dall' del codice di procedura penale. Nel caso di assoluzione, il fondo, con gli interessi, è consegnato all'interessato, purchè richiesto entro un anno dall'assoluzione. Decorso tale termine il fondo è devoluto alla Cassa delle ammende. Sui reclami relativi all'esatta applicazione di queste disposizioni decide, a norma dell'ultima parte dell'articolo 612 del codice di procedura penale, il giudice dell'esecuzione, che, prima di deliberare sull'incidente, deve chiedere le opportune informazioni al Ministero delle finanze.
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