Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 129

Interessi ai detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
La misura degli interessi dovuti al condannato e all'imputato, a norma dei due articoli precedenti, è annualmente Stabilita dal Ministero in correlazione alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti e dalle Casse postali sui tondi depositati. Non decorrono interessi a favore del detenuto per i primi sei mesi di costituzione del fondo e per l'ultimo mese di pena non compiuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-129

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