Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 129
Interessi ai detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
La misura degli interessi dovuti al condannato e all'imputato, a norma dei due articoli precedenti, è annualmente Stabilita dal Ministero in correlazione alla misura degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti e dalle Casse postali sui tondi depositati.
Non decorrono interessi a favore del detenuto per i primi sei mesi di costituzione del fondo e per l'ultimo mese di pena non compiuto.
Storico versioni
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