Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 134
Fondo degli imputati
In vigore dal 12 lug 1931
Salva l'applicazione dell', il fondo dell'imputato è unico ed è costituito dal danaro che egli possedeva all'ingresso nello stabilimento, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza, o inviatogli dalla famiglia o da altri, e dai premi e dalla quota che gli spetta sulla remunerazione per il lavoro prestato.
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