Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 137

Obbligo per gli analfabeti di frequentare la scuola

In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti analfabeti, che non hanno superato l'età di anni quaranta, debbono frequentare giornalmente la scuola almeno per due ore. I detenuti analfabeti, che hanno superato tale età, sono ammessi alla scuola su loro richiesta; vi sono invece obbligati, se il direttore ritiene che siano tuttora idonei agli studi elementari.
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