Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 133
Fondo dei condannati
In vigore dal 12 lug 1931
Il fondo dei condannati si distingue in fondo particolare e in fondo di lavoro.
Il fondo particolare è costituito dal danaro che il condannato possedeva all'ingresso nello stabilimento o che è ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza o che gli è inviato dalla famiglia o da, altri, ovvero che gli è conceduto a titolo di premio o di sussidio dal fondo «profitti dei detenuti».
Il fondo di lavoro è costituito dai premi di lavoro e dalla quota spettante al condannato sulla remunerazione che gli è dovuta a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-133