Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 133

Fondo dei condannati

In vigore dal 12 lug 1931
Il fondo dei condannati si distingue in fondo particolare e in fondo di lavoro. Il fondo particolare è costituito dal danaro che il condannato possedeva all'ingresso nello stabilimento o che è ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza o che gli è inviato dalla famiglia o da, altri, ovvero che gli è conceduto a titolo di premio o di sussidio dal fondo «profitti dei detenuti». Il fondo di lavoro è costituito dai premi di lavoro e dalla quota spettante al condannato sulla remunerazione che gli è dovuta a norma dell'.
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