Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 125
Remunerazione del detenuto per il lavoro prestato
In vigore dal 12 lug 1931
Il Ministero determina la misura delle mercedi stabilendo categorie di lavoratori avuto riguardo alla specie del lavoro, alla, capacità e al rendimento del detenuto.
Il direttore assegna i detenuti alle varie categorie.
La misura delle mercedi può essere determinata dal Ministero anche a cottimo, ed in tal caso al direttore è deferito di determinare la corrispondenza, del prodotto del lavoro alle condizioni richieste per la concessione del compenso a cottimo.
La mercede viene divisa in decimi.
La remunerazione preveduta dall' del codice penale è determinata nella, misura di:
1°) sei decimi per i condannati all'ergastolo;
2°) sette decimi per i condannati alla reclusione;
3°) otto decimi per i condannati all'arresto e per i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell';
4°) nove decimi per gli imputati.
La differenza tra la mercede e la remunerazione è devoluta allo Stato.
Il Ministero può concedere premi speciali ai detenuti lavoranti designati dalle direzioni per speciale rendimento.
L'ammontare annuo complessivo di tali premi è stabilito di concerto col Ministero delle finanze.
Storico versioni
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