Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 39
(Sezioni speciali negli stabilimenti per l'esecuzione della
In vigore dal 12 lug 1931
pena della reclusione)
Sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per l'esecuzione della pena della reclusione:
1°) i condannati per delitti colposi;
2°) i condannati ai quali fu conceduta taluna delle attenuanti prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell' del codice penale;
3°) i condannati alla sola pena della multa, i quali scontano, nel caso di conversione, la pena della reclusione. Questa disposizione non si applica ai condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
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