Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 41
Provvedimenti di assegnazione
In vigore dal 12 lug 1931
Alle assegnazioni dei condannati negli stabilimenti provvede il Ministro della giustizia.
Per l'assegnazione dei condannati, ai quali è stata inflitta una pena non superiore a due anni, il Ministro può delegare i procuratori generali presso le corti d'appello.
Il Ministro assegna i condannati agli stabilimenti penali, e ne dà avviso all'Autorità giudiziaria, che provvede affinché le traduzioni siano eseguite nel più breve termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-41