Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 41

Provvedimenti di assegnazione

In vigore dal 12 lug 1931
Alle assegnazioni dei condannati negli stabilimenti provvede il Ministro della giustizia. Per l'assegnazione dei condannati, ai quali è stata inflitta una pena non superiore a due anni, il Ministro può delegare i procuratori generali presso le corti d'appello. Il Ministro assegna i condannati agli stabilimenti penali, e ne dà avviso all'Autorità giudiziaria, che provvede affinché le traduzioni siano eseguite nel più breve termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-41

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