Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 45
Ripartizione degli imputati ammessi alla vita in comune
In vigore dal 12 lug 1931
Cessato per qualsiasi ragione l'isolamento diurno, gli imputati ammessi al lavoro ed alla vita in comune durante il giorno sono ripartiti in sezioni speciali dello stabilimento, distinte da quelle dei condannati, tenendo presenti le disposizioni dell' di questo regolamento, in quanto applicabili, e dell' delle norme regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale.
In ogni caso i minori degli anni diciotto sono assegnati a stabilimenti o sezioni speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-45