Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 50
Osservazioni da compiersi durante il periodo d'isolamento. Provvedimenti che ne conseguono
In vigore dal 12 lug 1931
(Osservazioni da compiersi durante il periodo d'isolamento.
Provvedimenti che ne conseguono)
Durante il periodo d'isolamento, il condannato è visitato ogni giorno dal direttore, dal cappellano e dal medico, i quali possono anche farsi accompagnare dal dirigente tecnico delle lavorazioni.
Alla scadenza di tale periodo il direttore, il medico ed il cappellano, in apposito registro (mod. 4), devono annotare:
a) le condizioni di salute del condannato;
b) l'idoneità di lui al lavoro, specificando a quale specie di lavoro è ritenuto più adatto;
c) le qualità morali del condannato e le previsioni sui risultati dell'opera di riadattamento sociale, alla quale si intende sottoporlo;
d) a quale gruppo di detenuti della sezione sia opportuno assegnarlo, in modo che dalla vita in comune provengano vantaggi e non danni al condannato e alle persone obbligate a vivere con lui.
Il direttore, in base alle annotazioni predette, provvede secondo le esigenze a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-50