Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 47

Ecclesiastici e religiosi

In vigore dal 12 lug 1931
Nel caso di custodia preventiva, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna, l'ecclesiastico o il religioso sconta la pena possibilmente in locali separati da quelli destinati agli altri condannati, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo