Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 47
Ecclesiastici e religiosi
In vigore dal 12 lug 1931
Nel caso di custodia preventiva, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato e al suo grado gerarchico.
Nel caso di condanna, l'ecclesiastico o il religioso sconta la pena possibilmente in locali separati da quelli destinati agli altri condannati, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.
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