Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 43
Ripartizione dei condannati
In vigore dal 12 lug 1931
In ogni stabilimento di pena, ordinario o speciale, si tiene conto, nella, ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato ( cod. pen.), dell'età dei condannati e del lavoro al quale sono stati assegnati.
Le donne di facili costumi sono separate dalle altre.
Speciali locali con opportuno arredamento sono destinati alle donne autorizzate dalla direzione a tener con sè i loro figliuoli che non hanno raggiunto l'età di due anni.
Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute, per aver superato i due anni o per altre ragioni, l'Autorità dirigente ne avverte i prossimi congiunti e il locale ufficio dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia.
Storico versioni
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