Art. 143
modalità per il cambiamento di religione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-143
modalità per il cambiamento di religione
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Se una persona detenuta decide di cambiare la propria religione, è tenuta a fare richiesta formale per iscritto al direttore dell'istituto. Ricevuta la domanda, il direttore esamina i motivi e i fattori che hanno portato a tale scelta. Successivamente, il direttore trasmette una relazione al Ministero competente, al quale spetta decidere e dare le ulteriori disposizioni.
La norma disciplina la procedura formale che un detenuto deve seguire se intende cambiare la propria religione all'interno dell'istituto penitenziario. Essa stabilisce i passaggi necessari affinché la direzione e il Ministero ne prendano atto per adottare i relativi provvedimenti.
Si applica ai detenuti che intendono cambiare religione, ai direttori degli istituti di prevenzione e di pena e al Ministero competente.
Un detenuto decide di convertirsi a un nuovo culto e redige una domanda scritta che consegna al direttore dell'istituto. Il direttore valuta le cause alla base della richiesta e redige un rapporto da inoltrare al Ministero per le successive disposizioni.
Presentazione di una domanda scritta al direttore da parte del detenuto; obbligo per il direttore di esaminare le cause della decisione e di fare rapporto al Ministero per le ulteriori disposizioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.