Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 143
127 / 332modalità per il cambiamento di religione
In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto che vuole cambiare religione deve presentarne domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere esaminato le cause che hanno potuto influire su questa risoluzione, ne fa rapporto al Ministero per le disposizioni ulteriori.
Storico versioni
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