Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 44

Organizzazione delle carceri giudiziarie

In vigore dal 12 lug 1931
L'organizzazione delle carceri giudiziarie è fatta col sistema dell'isolamento continuo e col sistema dell'isolamento notturno. All'isolamento continuo sono sottoposti: a) gli imputati durante l'istruzione, fino a quando l'Autorità giudiziaria competente non ha dichiarato che l'isolamento può cessare; b) i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altra Autorità, nei casi in cui tali Autorità ne fanno richiesta. I detenuti delle altre categorie sono sottoposti all'isolamento notturno. Si applica l'ultima parte dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-44

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