Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 44
Organizzazione delle carceri giudiziarie
In vigore dal 12 lug 1931
L'organizzazione delle carceri giudiziarie è fatta col sistema dell'isolamento continuo e col sistema dell'isolamento notturno.
All'isolamento continuo sono sottoposti:
a) gli imputati durante l'istruzione, fino a quando l'Autorità giudiziaria competente non ha dichiarato che l'isolamento può cessare;
b) i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altra Autorità, nei casi in cui tali Autorità ne fanno richiesta.
I detenuti delle altre categorie sono sottoposti all'isolamento notturno.
Si applica l'ultima parte dell'.
Storico versioni
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