Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 46
Locali separati per i detenuti di transito o a disposizione dell'Autorità di p. s. o appartenenti alle forze armate dello Stato
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti di transito e quelli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza sono custoditi in locali separati, in modo che non possano in nessun modo comunicare con detenuti appartenenti ad altre categorie.
In locali separati sono altresì tenuti, finché sono imputati, gli appartenenti alle forze armate dello Stato o ai corpi assimilati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-46