Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 49
Periodo d'isolamento
In vigore dal 12 lug 1931
I condannati, appena ammessi nello stabilimento, sono isolati in celle di osservazione. La durata del periodo d'isolamento è stabilita dal direttore, ma, non può oltrepassare un mese.
Questa disposizione non si applica ai condannati all'arresto e ai condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell', i quali sono subito ammessi, di giorno, a vita in comune, tranne che speciali segnalazioni dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza o accertamenti eseguiti all'atto dell'ingresso del condannato nel carcere non consiglino l'isolamento diurno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-49