Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 53
Disposizioni per il progressivo riadattamento del condannato alla vita in comune
In vigore dal 12 lug 1931
Ogni mese il direttore, sentiti il medico ed il cappellano, riferisce al giudice di sorveglianza sulle condizioni dei condannati per i quali si è provveduto a norma del primo capoverso dell'articolo precedente.
Il giudice di sorveglianza, secondo le circostanze, revoca, modifica o conferma i provvedimenti dati, osservati i termini fissati per il periodo massimo di esperimento e per il ritorno del condannato all'isolamento nello stesso stabilimento.
Storico versioni
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