Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo III
Art. 58
Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti
In vigore dal 12 lug 1931
Non può essere conceduto il permesso di visitare gli stabilimenti ai minori degli anni diciotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-58