Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 62
(Persone che debbono essere ricevute
In vigore dal 12 lug 1931
negli stabilimenti carcerari)
Negli stabilimenti carcerari può solo essere ammesso:
1°) chi vi è tradotto dalla forza pubblica in stato di arresto;
2°) chi si costituisce esibendo un ordine dell'Autorità giudiziaria competente;
3°) chi, anche senza esibire un ordine dell'Autorità giudiziaria, si costituisce dichiarando che egli ciò fa per dare esecuzione a un ordine, a un mandato o a una disposizione di legge, che impone lo stato di detenzione;
4°) chi dichiara di aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza o chi dichiara di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero chi è latitante o evaso.
Nei casi di cui ai numeri 3 e 4, l'Autorità dirigente informa con la maggiore sollecitudine, e non oltre le ventiquattro ore dopo l'ammissione, l'Autorità giudiziaria per stabilire la legittimità dello stato di detenzione.
Della consegna di un arrestato a uno stabilimento è compilato processo verbale (mod. 7), di cui è rilasciata copia a chi ha eseguito la consegna.
Di ogni ammissione in uno stabilimento è dato immediatamente avviso (mod. 8) all'Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato o l'ordine e, negli altri casi, al procuratore del Re o al pretore.
Storico versioni
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