Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 62

(Persone che debbono essere ricevute

In vigore dal 12 lug 1931
negli stabilimenti carcerari) Negli stabilimenti carcerari può solo essere ammesso: 1°) chi vi è tradotto dalla forza pubblica in stato di arresto; 2°) chi si costituisce esibendo un ordine dell'Autorità giudiziaria competente; 3°) chi, anche senza esibire un ordine dell'Autorità giudiziaria, si costituisce dichiarando che egli ciò fa per dare esecuzione a un ordine, a un mandato o a una disposizione di legge, che impone lo stato di detenzione; 4°) chi dichiara di aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza o chi dichiara di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero chi è latitante o evaso. Nei casi di cui ai numeri 3 e 4, l'Autorità dirigente informa con la maggiore sollecitudine, e non oltre le ventiquattro ore dopo l'ammissione, l'Autorità giudiziaria per stabilire la legittimità dello stato di detenzione. Della consegna di un arrestato a uno stabilimento è compilato processo verbale (mod. 7), di cui è rilasciata copia a chi ha eseguito la consegna. Di ogni ammissione in uno stabilimento è dato immediatamente avviso (mod. 8) all'Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato o l'ordine e, negli altri casi, al procuratore del Re o al pretore.
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