Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 64
Interrogatorio e perquisizione del detenuto
In vigore dal 12 lug 1931
Il comandante o capoguardia sottopone la persona ammessa nello stabilimento a breve interrogatorio, la invita a dichiarare se ha figli minorenni bisognevoli di appoggio o di tutela, e a depositare le carte, gli oggetti, i valori che ha in dosso. La avverte delle punizioni disciplinari a cui si espone mentendo.
Procede poi alla perquisizione, all'annotazione sul registro di matricola di tutti i contrassegni della persona, e al rilievo delle impronte digitali.
Se si tratta di condannato, il comandante o capoguardia lo fa tradurre alla presenza dell'Autorità dirigente per le ulteriori disposizioni.
Storico versioni
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