Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 64

Interrogatorio e perquisizione del detenuto

In vigore dal 12 lug 1931
Il comandante o capoguardia sottopone la persona ammessa nello stabilimento a breve interrogatorio, la invita a dichiarare se ha figli minorenni bisognevoli di appoggio o di tutela, e a depositare le carte, gli oggetti, i valori che ha in dosso. La avverte delle punizioni disciplinari a cui si espone mentendo. Procede poi alla perquisizione, all'annotazione sul registro di matricola di tutti i contrassegni della persona, e al rilievo delle impronte digitali. Se si tratta di condannato, il comandante o capoguardia lo fa tradurre alla presenza dell'Autorità dirigente per le ulteriori disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-64

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