Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 69
Bagno e taglio della barba e dei capelli
In vigore dal 12 lug 1931
Dopo la visita medica, il comandante o capoguardia dispone che il condannato sia sottoposto ad un bagno e al taglio della barba. Ai condannati a pena superiore a tre mesi sono tagliati i capelli, e così pure ai condannati a pena non eccedente i tre mesi se il medico lo dispone.
Gli imputati sono sottoposti al bagno, al taglio della barba e dei capelli sempre che l'Autorità competente non abbia disposto altrimenti.
Le donne sono sottoposte al taglio dei capelli solo nel caso di necessità riconosciuta dal medico.
Storico versioni
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