Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 69

Bagno e taglio della barba e dei capelli

In vigore dal 12 lug 1931
Dopo la visita medica, il comandante o capoguardia dispone che il condannato sia sottoposto ad un bagno e al taglio della barba. Ai condannati a pena superiore a tre mesi sono tagliati i capelli, e così pure ai condannati a pena non eccedente i tre mesi se il medico lo dispone. Gli imputati sono sottoposti al bagno, al taglio della barba e dei capelli sempre che l'Autorità competente non abbia disposto altrimenti. Le donne sono sottoposte al taglio dei capelli solo nel caso di necessità riconosciuta dal medico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-69

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