Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 67
Oggetti di vestiario e di biancheria del detenuto
In vigore dal 12 lug 1931
Gli oggetti di vestiario, biancheria ed altro, appartenenti al detenuto, e dei quali non occorra lasciargli l'uso, sono fatti lavare, a cura del comandante o capoguardia, e sono depositati in magazzino.
Se si tratta di imputato, tale provvedimento è preso solo se l'Autorità giudiziaria competente, avvertita quindici giorni prima, non ha ordinato diversamente.
Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti col consenso del detenuto ed a suo beneficio; si spediscono invece alla famiglia del detenuto, se questi lo preferisce e a sue spese.
La vendita ovvero l'invio degli oggetti di vestiario alla famiglia deve farsi in ogni caso, se si tratta di condannati che abbiano da scontare più di tre anni di pena.
Gli oggetti depositati in magazzino devono essere annotati nell'apposito registro (mod. 11) e riuniti in un involto, al quale è unito un cartellino indicante le generalità e il numero di matricola del detenuto.
Storico versioni
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