Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 66

Carte, danaro, oggetti di valore del detenuto

In vigore dal 12 lug 1931
Delle carte, del danaro e degli oggetti di valore depositati dal detenuto o trovati a lui nascosti in dosso si prende nota in uno speciale registro (mod. 10), e, se si tratta di imputato, ne è data comunicazione all'Autorità giudiziaria competente. Questa comunicazione è fatta anche quando si tratta di condannati, se l'Autorità dirigente ritenga che le cose suddette siano di provenienza sospetta o possano interessare la giustizia. Le carte o gli altri oggetti di valore sopraindicati, qualora l'Autorità giudiziaria non disponga diversamente, sono dati in consegna al contabile o ad altro funzionario ovvero al comandante o capoguardia. Il consegnatario ne fa un involto al quale unisce un cartellino indicante le generalità e il numero di matricola del detenuto. Il danaro è versato nella cassa dello stabilimento a credito del detenuto stesso. La restituzione avviene solo in seguito ad ordine scritto dell'Autorità dirigente e previa ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-66

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