Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo III
Art. 61
Registri delle visite
In vigore dal 12 lug 1931
Presso la direzione di ogni stabilimento si tiene un registro (mod.5), nel quale le persone munite del permesso di visitare lo stabilimento sono invitate a scrivere il loro nome e cognome e la loro qualità, e le osservazioni che riterranno di fare.
In altro registro (mod. 6) le persone che visitano lo stabilimento per ragione del loro ufficio devono far risultare della visita compiuta, annotandovi anche, volendo, le osservazioni fatte e gli ordini dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-61