Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo III

Art. 57

(Divieto di visitare i locali in cui sono gli imputati

In vigore dal 12 lug 1931
e i detenuti in punizione) Sono, in ogni caso, esclusi dalla visita i locali in cui si trovano gli imputati, ai quali l'Autorità giudiziaria non ha dato il permesso di colloquio, ed i locali ove si trovano i detenuti in punizione. In questi locali possono accedere solamente le persone che hanno attribuzioni ufficiali nello stabilimento, i magistrati, i questori e i commissari di pubblica sicurezza per ragione del loro ufficio, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e gli ispettori o i delegati da lui inviati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-57

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