Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo III
Art. 55
Campanelli d'allarme
In vigore dal 12 lug 1931
Le singole sezioni di uno stabilimento devono avere un campanello d'allarme in comunicazione col corpo di guardia, centrale e possibilmente anche coll'alloggio del comandante o capoguardia, affinché l'agente di custodia addetto alla sorveglianza dei detenuti possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la sicurezza o la disciplina.
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