Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo III

Art. 56

Visite agli stabilimenti carcerari

In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti carcerari non possono essere visitati senza il permesso del Ministero della giustizia. Tale permesso non occorre: a) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato, ai membri del Gran Consiglio del Fascismo e del Parlamento; b) ai presidenti delle corti e dei tribunali, al giudice di sorveglianza, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondari di loro giurisdizione; c) ad ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni; d) al vescovo della diocesi; e) al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e agli ispettori o ai delegati da lui inviati; f) ai prefetti nelle loro provincie; g) ai questori e ai commissari di pubblica sicurezza per ragione del loro ufficio; h) ai componenti il Consiglio di patronato esistente presso il tribunale nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento. Il permesso suddetto non occorre inoltre alle persone che accompagnano i magistrati per ragione del loro ufficio o servizio e ai ministri del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato quando si recano nello stabilimento per l'esercizio del loro ministero. I nomi dei componenti il Consiglio di patronato sono iscritti in apposita tabella, la quale deve essere tenuta affissa all'ingresso di ogni stabilimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-56

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