Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo III

Art. 54

Apertura e chiusura degli stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
L'ora dell'apertura e della chiusura degli stabilimenti carcerari è determinata dal regolamento interno. Subito dopo la chiusura dello stabilimento le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al comandante o capoguardia, che le riconsegna a lui nel mattino successivo e nell'ora fissata per l'apertura. All'infuori del direttore, del comandante o capoguardia e, per gravi motivi di servizio, delle persone che ne hanno diritto per ragioni del loro ufficio, nessuno, durante la notte, può entrare in uno stabilimento carcerario od uscirne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-54

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