Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 51
Condannati non immediatamente adattabili alla vita in comune
In vigore dal 12 lug 1931
Se dopo il periodo d'isolamento, il direttore, sentiti il cappellano e il medico, ritiene che il condannato non sia subito adatto alla vita in comune, dispone che vi sia ammesso per gradi, facendolo lavorare in un primo tempo insieme con pochi detenuti scelti tra quelli che possono esercitare su di lui una benefica influenza.
Il trattamento del condannato in questo periodo d'avviamento alla vita in comune esige la particolare attenzione dell'Autorità dirigente, specialmente per ciò che attiene all'applicazione di ricompense o di punizioni disciplinari.
Storico versioni
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