Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 52

Condannati non adatti alla vita in comune

In vigore dal 12 lug 1931
Quando il condannato, con la sua condotta, dimostra completa inadattabilità alla vita in comune, il direttore, sentiti il medico e il cappellano, ne riferisce al giudice di sorveglianza. Il giudice di sorveglianza, se ritiene che il condannato è inadattabile alla vita in comune, secondo i casi: a) proroga, una o più volte il periodo d'esperimento per un tempo complessivo non superiore a tre mesi; b) ordina il ritorno del condannato all'isolamento nello stesso stabilimento per un tempo non superiore a due mesi; c) dispone il trasferimento del condannato in case di punizione o di rigore ovvero in case per minorati fisici o Se invece ritiene che il condannato è adatto alla vita in comune, ordina che vi sia ammesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-52

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