Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 48
Come dev'essere mantenuta la separazione fra detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
La separazione indicata negli articoli precedenti dev'essere mantenuta, per quanto è possibile, nei laboratori, nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali, in cui i detenuti sono ammessi alla vita in comune.
In mancanza di cortili sufficienti, le ore di passeggio devono essere stabilite in più turni, a ciascuno dei quali sono ammessi soltanto i detenuti della stessa categoria.
Storico versioni
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