Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 48

Come dev'essere mantenuta la separazione fra detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
La separazione indicata negli articoli precedenti dev'essere mantenuta, per quanto è possibile, nei laboratori, nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali, in cui i detenuti sono ammessi alla vita in comune. In mancanza di cortili sufficienti, le ore di passeggio devono essere stabilite in più turni, a ciascuno dei quali sono ammessi soltanto i detenuti della stessa categoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-48

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