Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo III
Art. 59
obbligo di accompagnare sempre i visitatori
In vigore dal 12 lug 1931
I visitatori devono essere sempre autorizzati ed accompagnati dall'Autorità dirigente o da persona da essa delegata, fatta eccezione per i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per gli ispettori o i delegati del Ministero.
I visitatori non possono portare armi nello stabilimento, nè altri oggetti non consentiti dall'Autorità dirigente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-59