Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo III
Art. 60
Divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Il direttore, o chi accompagna i visitatori, deve avvertirli che essi non possono rivolgere la parola ai detenuti e fare osservazioni che possano essere dai detenuti ascoltate. Se il visitatore non si uniforma a tale avvertimento il direttore può far cessare la visita.
Compiuta la visita, il direttore, fuori della presenza dei detenuti, può dare ai visitatori i chiarimenti che desiderano.
Non può essere comunicato alcun particolare della vita dei singoli imputati. Ogni comunicazione riguardante i condannati può essere consentita solo dal Ministero.
Storico versioni
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