Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 63

Registro di matricola

In vigore dal 12 lug 1931
In ogni stabilimento vi è un registro di matricola (mod. 9), le cui pagine sono numerate e vistate dal procuratore del Re o dal pretore. Il registro reca in fine la indicazione del numero delle pagine che lo compongono. Nel registro si iscrivono, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che sono ammesse nello stabilimento, il giorno e l'ora dell'entrata, il tempo e il luogo dell'arresto con l'indicazione del provvedimento in forza, del quale furono arrestate, dell'Autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna. Se la persona, è ammessa nello stabilimento in forza di mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria o di avviso di consegna emesso dall'ufficiale di polizia giudiziaria, il provvedimento è trascritto nel registro di matricola. Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina.
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