Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 68

Visita medica

In vigore dal 12 lug 1931
Eseguite la perquisizione e le registrazioni indicate negli articoli precedenti, il detenuto è condotto in una cella di osservazione in attesa della visita medica che ha luogo non oltre il giorno successivo. Il medico accerta le condizioni di salute del detenuto, controlla i contrassegni personali indicati nel registro di matricola e riprodotti nella cartella biografica e dichiara se il detenuto è idoneo ai lavori organizzati nello stabilimento ad altri lavori. Quando dalla visita medica risultano circostanze che possono interessare la giustizia, la direzione ne dà avviso all'Autorità giudiziaria competente. Se una detenuta dichiara, di essere incinta o di aver partorito da meno di sei mesi, il medico procede ai necessari accertamenti, riferendone, se del caso, alla direzione per l'osservanza di quanto è disposto dagli , numeri 1 e 2 del codice penale e 589, terzo capoverso, del codice di procedura penale.
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