Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 65
Dubbi sulla identità del detenuto
In vigore dal 12 lug 1931
Qualora il detenuto rifiuti di rispondere all'interrogatorio, ne è fatta menzione nel registro di matricola e, se non si conoscano altrimenti le sue generalità, egli è immatricolato sotto la denominazione di sconosciuto ed è presa nota dei suoi contrassegni fisici, dell'età apparente e del probabile luogo di origine.
Quando sorgono ragioni per dubitare della identità della persona ammessa nello stabilimento, anche fuori del caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, l'Autorità dirigente ne dà immediato avviso al funzionario di polizia giudiziaria più vicino e al pretore o al procuratore del Re. Se si tratta oli condannato, ne avverte anche il Ministero.
Storico versioni
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