Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 72
Sveglia e pulizia personale dei detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
L'orario della sveglia e del riposo è fissato dalle singole direzioni secondo la regione in cui lo stabilimento si trova e secondo la stagione.
Al segnale della sveglia i detenuti debbono alzarsi, curare la pulizia personale, l'assetto dei posti e la nettezza della cella.
La pulizia degli altri locali è fatta dai detenuti adibiti dalla direzione a tale servizio.
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