Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 77

Norme da osservarsi durante il passeggio dei condannati soggetti a isolamento continuo

In vigore dal 12 lug 1931
I condannati soggetti a isolamento continuo sono condotti anche essi al passeggio in comune, ma debbono osservare l'obbligo del silenzio e camminare in fila, l'uno dopo l'altro, alla distanza che viene loro prescritta. Essi non possono uscire dalla fila, nè fermarsi o sedersi, senza averne ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. Il permesso deve essere chiesto alzando la mano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-77

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