Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 81
Obbligo di non comunicare con i compagni
In vigore dal 12 lug 1931
Nessuna comunicazione è consentita fra detenuti di diversi reparti o in stato d'isolamento continuo, salvo speciale permesso dell'Autorità dirigente o dell'Autorità giudiziaria contingente, se si tratta di imputati.
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