Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 80

Obbligo di non lasciare il posto

In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto non può lasciare il posto assegnatogli senza essere accompagnato da un agente di custodia. Ai detenuti che durante il giorno sono ammessi a vita in comune nelle officine o in altre località è vietato di tornare nelle celle o nei dormitori, prima dell'ora prescritta, senza il permesso del comandante o capoguardia.
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