Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 78

Come devono essere chiamali i detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Gli imputali sono chiamati col loro cognome. I condannati sono chiamati col numero della loro matricola. Sono chiamati col loro cognome: l°) i condannati all'arresto; 2°) i condannati indicati nei numeri l, 2 e 3 dell': 3°) i condannati negli stabilimenti per minori e nelle sezioni indicate negli , ultimo capoverso, e 29; 4°) i condannati negli stabilimenti di riadattamento sociale. Ai detenuti è dato del voi. Essi devono dar sempre del lei al personale addetto allo stabilimento, e del voi agli altri detenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-78

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