Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 78
Come devono essere chiamali i detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Gli imputali sono chiamati col loro cognome.
I condannati sono chiamati col numero della loro matricola.
Sono chiamati col loro cognome:
l°) i condannati all'arresto;
2°) i condannati indicati nei numeri l, 2 e 3 dell':
3°) i condannati negli stabilimenti per minori e nelle sezioni indicate negli , ultimo capoverso, e 29;
4°) i condannati negli stabilimenti di riadattamento sociale.
Ai detenuti è dato del voi. Essi devono dar sempre del lei al personale addetto allo stabilimento, e del voi agli altri detenuti.
Storico versioni
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