Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 82

Obbligo del silenzio

In vigore dal 12 lug 1931
Il silenzio, oltre che nei casi espressamente indicati da questo regolamento e negli spostamenti collettivi, è obbligatorio nelle ore e nei luoghi determinati dai regolamenti interni dei singoli stabilimenti. Quando non è obbligatorio il silenzio, i detenuti debbono parlare a bassa voce.
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