Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 85

Contegno dei detenuti con i compagni

In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti debbono tenere un contegno corretto verso i compagni ed è loro vietato di chiedere ad alcuno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande ed oggetti. Se sono incaricati delle mansioni di capi o sottocapi d'arte, devono istruire gli apprendisti e vigilare affinché tutti lavorino con zelo e assiduità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-85

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo