Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 89
Divieto di tenere oggetti offensivi o di valore
In vigore dal 12 lug 1931
Nessun detenuto può tenere presso di sè danaro, oggetti di valore, rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti ad offendere.
L'Autorità dirigente può, per ragioni di lavoro o per necessità personali del detenuto, consentire il possesso di utensili e di oggetti che non fanno parte dell'abituale corredo del detenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-89