Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 92
(Affissione delle disposizioni regolamentari. Elenco degli
In vigore dal 12 lug 1931
avvocati)
L'estratto delle disposizioni regolamentari, concernenti il funzionamento e la disciplina degli stabilimenti carcerari e gli obblighi dei detenuti, deve essere affisso, oltre che nelle celle, nelle sale di lavoro e di riunione e in quelle destinate ai colloqui,
Nelle sezioni destinate agli imputati deve essere anche affisso l'elenco degli avvocati trasmesso dall'Autorità giudiziaria.
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