Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 92

(Affissione delle disposizioni regolamentari. Elenco degli

In vigore dal 12 lug 1931
avvocati) L'estratto delle disposizioni regolamentari, concernenti il funzionamento e la disciplina degli stabilimenti carcerari e gli obblighi dei detenuti, deve essere affisso, oltre che nelle celle, nelle sale di lavoro e di riunione e in quelle destinate ai colloqui, Nelle sezioni destinate agli imputati deve essere anche affisso l'elenco degli avvocati trasmesso dall'Autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-92

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