Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 97
Identificazione delle persone ammesse a colloquio
In vigore dal 12 lug 1931
Le persone ammesse a colloquio con detenuti devono essere conosciute dalla direzione, o presentare un certificato del podestà del comune di residenza che ne attesti l'identità e, quando occorra, il grado di parentela.
Per il colloquio coli gli imputati è sufficiente la presentazione del permesso rilasciato dall'Autorità giudiziaria competente e della carta d'identità.
Il comandante o capoguardia e gli agenti di custodia, la superiora delle suore, le suore e le guardiane devono vigilare affinché le persone ammesse a colloquio coi detenuti siano effettivamente quelle indicate nel permesso.
In caso di dubbio sulla loro identità, l'ammissione al colloquio deve essere sospesa fino all'esito di più ampie informazioni e verifiche.
Si applica la disposizione dell' circa il divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portarvi oggetti non consentiti.
Gli addetti alla custodia dello stabilimento che sono ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale su di chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto.
Non sono ammesse a colloquio le persone in stato di ubriachezza, anche se munite di regolare permesso.
Storico versioni
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