Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 98
Modalità dei colloqui
In vigore dal 12 lug 1931
I colloqui si tengono in appositi locali, con l'assistenza degli agenti di custodia, delle suore o delle guardiane.
L'Autorità che concede il colloquio può disporre, per ragioni eccezionali, che questo sia tenuto in un locale distinto, ferme tutte le altre modalità e condizioni prescritte in questo capitolo.
Per i detenuti infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.
I colloqui tra gli imputati e gli avvocati hanno luogo in sale speciali, sorvegliate dagli agenti di custodia ovvero dalle suore o dalle guardiane. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da assicurare che ogni gesto o movimento degli imputati sia controllato, senza che si possano udire le conversazioni.
I colloqui di detenuti di diverse categorie, o di sesso
diverso, hanno luogo in locali separati o in tempo diverso.
Non possono, di regola, essere ammesse contemporaneamente a colloquio con un detenuto più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando il colloquio è conceduto a prossimi congiunti del detenuto.
È vietato alle persone ammesse a colloquio di parlare a bassa voce col detenuto, di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale o comunque non intelligibile, di dar notizie che possano in modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello stabilimento.
Storico versioni
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