Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 98

Modalità dei colloqui

In vigore dal 12 lug 1931
I colloqui si tengono in appositi locali, con l'assistenza degli agenti di custodia, delle suore o delle guardiane. L'Autorità che concede il colloquio può disporre, per ragioni eccezionali, che questo sia tenuto in un locale distinto, ferme tutte le altre modalità e condizioni prescritte in questo capitolo. Per i detenuti infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria. I colloqui tra gli imputati e gli avvocati hanno luogo in sale speciali, sorvegliate dagli agenti di custodia ovvero dalle suore o dalle guardiane. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da assicurare che ogni gesto o movimento degli imputati sia controllato, senza che si possano udire le conversazioni. I colloqui di detenuti di diverse categorie, o di sesso diverso, hanno luogo in locali separati o in tempo diverso. Non possono, di regola, essere ammesse contemporaneamente a colloquio con un detenuto più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando il colloquio è conceduto a prossimi congiunti del detenuto. È vietato alle persone ammesse a colloquio di parlare a bassa voce col detenuto, di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale o comunque non intelligibile, di dar notizie che possano in modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello stabilimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-98

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